Art. 3.
(Attività turistiche).

      1. L'autorità vigilante si avvale dell'Agenzia per i seguenti ambiti di attività:

          a) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo automobilistico;

 

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          b) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e di rilevazioni statistici ed economici riguardanti il settore turistico, nonché definizione di iniziative finalizzate a incrementare la competitività del sistema stesso, con specifico riguardo al turismo automobilistico nazionale e internazionale;

          c) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute ed età avanzata.

      2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'Agenzia, in particolare, attraverso la propria organizzazione centrale e periferica:

          a) collabora alla raccolta di informazioni e di notizie riguardanti l'ambito turistico e la relativa offerta e alimenta il sito internet «www.italia.it»;

          b) svolge attività di supporto specialistico e di assistenza alle competenti autorità locali per la definizione, la realizzazione e lo sviluppo dei distretti e dei sistemi turistici locali, favorendo le necessarie integrazioni di competenze e di attività e attivando adeguate forme di promozione e di valorizzazione degli stessi sul territorio;

          c) svolge attività di osservatorio permanente sull'andamento e sulla qualità del turismo motorizzato e sui relativi flussi in entrata e in uscita dal Paese;

          d) attiva sul territorio nazionale centri avanzati di informazione, di promozione e di assistenza ai turisti motorizzati italiani e stranieri, con l'obiettivo di favorire la conoscenza organica e integrata del «Sistema Italia» nelle sue diverse componenti e potenzialità;

          e) realizza e promuove specifici pacchetti di informazione e di assistenza intesi a valorizzare la conoscenza di località minori e a incrementare i relativi flussi turistici;

          f) cura la realizzazione e la gestione di una centrale di primo ascolto e di

 

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orientamento per la raccolta di segnalazioni, di richieste di informazioni e di assistenza da parte di turisti in relazione a situazioni di difficoltà, di disagio o di disservizio legate alla fruizione dei servizi turistici o a fronte di particolari situazioni di emergenza;

          g) svolge funzioni di camera di conciliazione per le controversie e il contenzioso relativi ai servizi ed all'offerta turistici attraverso appositi organismi di conciliazione istituiti presso gli uffici provinciali dell'Agenzia.

      3. Le priorità di intervento, i livelli di qualità dei servizi e le modalità operative per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo sono definiti con apposito contratto di servizio tra l'autorità vigilante e l'Agenzia.